Paesaggio
La parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004, articoli 131-145) è dedicata ai “beni paesaggistici” che già l’art. 2, comma 3, così definisce: “gli immobili e le aree……costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.
In sintonia con quanto stabilisce la Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, per paesaggio si intende "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Viene superata la vecchia concezione estetico-culturale del paesaggio, inteso ora come “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”.
Nel 2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all’articolo 131, definisce il paesaggio "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" che costituiscono la "rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali". In quanto bene culturale, il paesaggio è meritevole di tutela e valorizzazione per "riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime".
Il primo articolo di questa terza parte del Codice definisce il paesaggio e la salvaguardia dei suoi valori.
L’articolo 134 definisce i beni paesaggistici, che sono individuati all'articolo 136 in quattro tipologie generali, riconducibili alle due categorie delle bellezze individue (quelle che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza) e delle bellezze d'insieme (quelle costituite dai complessi di immobili aventi valore estetico e tradizionale e dalle c.d. bellezze panoramiche). Strumento di individuazione di questi beni sono la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i piani paesaggistici; l’articolo 142 individua ed elenca inoltre una serie di aree di interesse paesaggistico tutelate per legge.