Commissione di Garanzia per il Patrimonio Culturale
La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 (oggi Ministero per i beni e le attività culturali) ha portato alla creazione di un nuovo organo collegiale denominato Commissione regionale per il patrimonio culturale (CoRePaCu), i cui compiti sono elencati al comma 2 dell'articolo 39.
La Commissione per la Toscana, operativa da marzo 2015, è convocata e presieduta dal Segretario regionale con la funzione di Presidente, ed è composta dai Soprintendenti di settore e dal Direttore del Polo Museale regionale e può operare sia come Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (CoGaPaCu) a seguito di richiesta di riesame (comma 3) sia come organo deliberante (comma 2).
La segreteria della Commissione è dotata di posta elettronica specifica: sr-tos.corepacu@beniculturali.it
La Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (articolo 12 comma 1-bis del decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito e modificato dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014), svolge le seguenti funzioni:
• la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato;
• qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, può essere rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
La Commissione è presieduta dal segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.