Contributi statali
Contributi statali per gli interventi conservativi (restauro/manutenzione ordinaria o straordinaria/opere di prevenzione per limitare le situazioni di rischio)
Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l'obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro proprietà e che i costi ricadono su di loro (art. 30). In particolari circostanze le spese sostenute dal proprietario, possessore o detentore per interventi conservativi (volontari o imposti) possono essere, in tutto o in parte, a carico del Ministero per i beni e le attività culturali (articoli 32 e 33). Gli interventi conservativi volontari (articolo 31) devono essere prima autorizzati dal Soprintendente che, in quella circostanza, accerta se vi sono le condizioni che permettono il contributo pubblico.
La partecipazione dello Stato prevede due diverse forme di contributo (in conto capitale o in conto interessi). Può richiedere il contributo chi è responsabile della conservazione del bene e anche chi ne ha il possesso o la detenzione (usufrutto, uso, diritto di abitazione, comodato, locazione). Possono richiedere un contributo: privati, Enti, Enti ecclesiastici, Società, Condomini.
Contributi in conto capitale (articolo 36)
In base agli articoli 35 e 36 il proprietario (possessore o detentore) può chiedere al Ministero un contributo sulla spesa sostenuta, contributo che è concesso a lavori ultimati e collaudati, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. L'ammontare del contributo non può in genere superare il 50% della spesa sostenuta, tranne che per interventi di particolare importanza per i quali il Ministero può contribuire fino al rimborso totale.
Il proprietario, in sede di richiesta di autorizzazione ai lavori ex art.21 del Codice, qualora intenda usufruire del contributo statale, presenta contestuale richiesta di ammissibilità a contributo ex art. 31. Le Soprintendenze trasmettono annualmente al Segretariato regionale di riferimento l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento statale, indicando per ciascuno l’importo ammissibile a contributo e proponendone la relativa misura percentuale. I Segretariati comunicano – in sede di programmazione- alla Direzione Generale Bilancio le proposte di interventi sulla base degli elenchi trasmessi dalle Soprintendenze. La DG Bilancio, sentite le Direzioni generali per il parere di competenza, approva la programmazione e la trasmette agli organi di controllo.
Una volta ottenuto il visto degli organi di controllo, i fondi vengono assegnati ai Segretariati regionali.
Il proprietario (possessore o detentore), una volta ottenuta la pronuncia di ammissibilità a contributo e l’autorizzazione ai lavori, esegue le opere autorizzate e successivamente invia – a consuntivo lavori - la richiesta di contributo alla Soprintendenza nel cui territorio si trova il bene culturale. La Soprintendenza, effettuato il collaudo dei lavori e completata l’istruttoria di competenza, trasmette poi i documenti al Segretariato regionale .
Il Segretariato regionale procede quindi alla stipula dell’atto di convenzione ex art. 38 del Codice e successivamente all’erogazione del contributo.
Contributi in conto interessi (articolo 37)
Il proprietario di un bene culturale che ha intenzione di chiedere un mutuo per un intervento conservativo, può presentare domanda per ottenere un contributo, che consiste nel pagamento da parte dello Stato degli interessi al tasso massimo del 6% annuo. L'intervento conservativo deve essere già stato autorizzato. È prevista la possibilità di cumulo del contributo in conto interessi con quello concesso in conto capitale.
Preliminarmente alla concessione del contributo viene stipulata una convenzione con l’istituto bancario ai sensi dell’art. 37 del Codice nella quale la banca indica il conto corrente sul quale il contributo verrà versato e si impegna a comunicare ogni variazione del contratto di mutuo.
Mutuo a tasso variabile
Per i mutui a tasso variabile, ogni volta che varia il tasso d'interesse, la proprietà deve comunicare alla Soprintendenza la variazione e inviare un nuovo piano di ammortamento. La Soprintendenza lo trasmette, con una nuova dichiarazione del Soprintendente, al Segretario regionale che prepara un decreto di correzione per il pagamento delle scadenze successive del contributo.
Accessibilità al pubblico dei beni culturali (articolo 38)
Quando lo Stato partecipa (in tutto o in parte) alle spese di restauro o altri interventi conservativi o concede contributi in conto interessi, i beni culturali (immobili e mobili) devono essere visibili al pubblico. Il Segretario regionale e il titolare firmano una convenzione per stabilire le condizioni di visita e gli orari di apertura al pubblico, tenendo conto del tipo di intervento e del valore artistico e storico del bene culturale. La convenzione sarà trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari (Conservatoria) e registrata nel termine fisso e in misura fissa presso l'Agenzia delle Entrate.
Modello autodichiarazione IBAN per la compilazione da parte dei beneficiari dei contributi
Immobili accessibili al pubblico nella regione Toscana (Allegati):
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convenzioni_on_line_2017_lucca_e_massa_carrara.pdf | 134.43 KB |
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convenzioni_on_line_2017_siena_e_grosseto.pdf | 175.98 KB |