Commissione di Garanzia per il Patrimonio Culturale
La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 (oggi Ministero della Cultura) ha portato alla creazione di un nuovo organo collegiale denominato Commissione regionale per il patrimonio culturale (CoRePaCu), i cui compiti sono elencati al comma 2 dell'articolo 39.
La Commissione per la Toscana, operativa da marzo 2015, è convocata e presieduta dal Segretario regionale con la funzione di Presidente, ed è composta dai Soprintendenti di settore e dal Direttore del Polo Museale regionale e può operare sia come Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (CoGaPaCu) a seguito di richiesta di riesame (comma 3) sia come organo deliberante (comma 2).
La segreteria della Commissione è dotata di posta elettronica specifica:
La Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (articolo 12 comma 1-bis del decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito e modificato dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014), svolge le seguenti funzioni:
• la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato;
• qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, può essere rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
La Commissione è presieduta dal segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.